NASpI e dimissioni: la condizione delle 13 settimane
Se ti sei dimesso volontariamente (o hai firmato una risoluzione consensuale) da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi prima di una successiva cessazione involontaria, servono almeno 13 settimane di contribuzione tra le due cessazioni per accedere alla NASpI — salvo tre eccezioni confermate.
Aggiornato al 2026.
In breve
- Scatta solo se la cessazione FINALE è involontaria ed è preceduta, entro 12 mesi, da dimissioni volontarie o una risoluzione consensuale di un contratto a tempo indeterminato.
- Se scatta, servono almeno 13 settimane di contribuzione tra le due cessazioni.
- Tre eccezioni confermate: dimissioni per giusta causa, dimissioni in un periodo di maternità/paternità protetta, risoluzione consensuale ex art. 7 Legge 604/1966.
- Questa condizione riguarda solo l'accesso alla NASpI: non cambia l'importo né la durata — vedi come si calcola l'importo e quanto dura la NASpI.
Esempio
Quattro situazioni, stessa cessazione finale (licenziamento):
| Situazione | Condizione soddisfatta? |
|---|---|
| Nessuna dimissione volontaria precedente nei 12 mesiLicenziamento, nessun altro evento nei 12 mesi precedenti. | Sì |
| Dimissioni volontarie precedenti, 8 settimane tra le due cessazioniCondizione attivata, nessuna eccezione, meno di 13 settimane. | No |
| Dimissioni volontarie precedenti, 20 settimane tra le due cessazioniCondizione attivata, nessuna eccezione, 13 settimane o più. | Sì |
| Dimissioni volontarie precedenti, ma per giusta causaCondizione attivata, ma rientra in una delle tre eccezioni confermate. | Sì |
Nel secondo caso, la NASpI resta bloccata da questa condizione specifica anche se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti — a differenza del terzo caso, identico tranne le settimane tra le due cessazioni.
Le tre eccezioni confermate
- Dimissioni per giusta causa: la cessazione precedente era già, di fatto, involontaria nella sostanza.
- Dimissioni durante un periodo di maternità/paternità protetta (art. 3 comma 2, D.Lgs. 22/2015).
- Risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7, Legge 604/1966 (licenziamenti collettivi/procedure conciliative).
Sono le uniche tre eccezioni confermate dalla fonte primaria: questa guida e il calcolatore non ne aggiungono altre senza una fonte altrettanto solida.
Cosa può cambiare il risultato
- Le date esatte delle due cessazioni, che determinano se rientrano davvero nella finestra dei 12 mesi.
- Le settimane di contribuzione effettive tra le due cessazioni, che solo tu (o un estratto conto INPS) puoi confermare con precisione.
- Se una delle tre eccezioni si applica al tuo caso specifico — una valutazione che, nei casi dubbi, va confermata con un patronato o l'INPS.
Verifica il tuo caso
Il calcolatore NASpI include un pre-check di questa condizione insieme agli altri requisiti principali, prima di stimare importo e durata.
Apri il calcolatore NASpI 2026 →Fonti di questa guida
Il trigger e il requisito delle 13 settimane sono verificati direttamente sulla Circolare INPS 98/2025; le tre eccezioni sulla Circolare INPS 3/2025 — le stesse fonti già usate dal calcolatore NASpI.
- INPS — Circolare n. 98 del 5 giugno 2025 (nuovo requisito contributivo dopo dimissioni/risoluzione consensuale)
- INPS — Circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 (eccezioni al requisito contributivo)
Per l'elenco completo delle famiglie di fonti usate da TiraLeSomme vedi Fonti.